Art. 8.
(Interruzione colposa della gravidanza).

      1. Chiunque cagiona ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza è punito con la pena della reclusione da due a tre anni.
      2. Chiunque cagiona ad una donna, per colpa, un parto prematuro è punito con la pena della reclusione fino a un anno.
      3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro, la pena è aumentata fino a un terzo.